Sinistri stradali
L'infortunio sul lavoro e INAIL
Responsabilità del Medico



SINISTRI STRADALI
Cosa sapere e come fare
per chiedere il risarcimento dei danni subiti

LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI


1)    A chi mi devo rivolgere?
Dal 1° febbraio 2007, se hai subìto un incidente con un altro veicolo che abbia causato danni alle cose trasportate di tua proprietà, al veicolo e/o lesioni non gravi alla tua persona e non sei responsabile o lo sei solo in parte, devi rivolgerti direttamente al tuo assicuratore che è tenuto a risarcire il tuo danno.
La nuova procedura di risarcimento si applica solo nei casi di seguito indicati, negli altri dovrai rivolgere la richiesta all’assicuratore del veicolo che ritieni responsabile, in tutto o in parte, dell’incidente.
1)    L’incidente deve aver coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia.
2)    Se oltre alle cose trasportate ed al veicolo hai riportato danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%. Altri casi
Al di fuori di questi casi, e cioè nelle ipotesi di incidente in cui siano rimasti coinvolti più di due veicoli, ovvero di sinistro da cui siano derivate lesioni al conducente superiori a nove punti di invalidità (“lesioni gravi”), il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo responsabile.
In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all’impresa designata ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Nel caso di sinistro con veicoli esteri all’Ufficio Centrale Italiano.

2)    Come devo presentare la richiesta di risarcimento?
La richiesta di risarcimento potrà essere inviata mediante lettera raccomandata a.r..
Ricorda che il tuo assicuratore è obbligato a formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona.
Per questo è molto importante che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge.
Per predisporre la richiesta puoi rivolgerti al tuo legale che ti fornirà tutta l’assistenza necessaria anche ai fini della quantificazione dei danni.
Se la richiesta è incompleta di qualche elemento essenziale, l’assicuratore è inoltre tenuto ad informarti richiedendoti di integrare la richiesta stessa.
Se dichiari di accettare la somma che ti viene offerta, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni.
Se non raggiungi un accordo con il tuo assicuratore potrai agire in giudizio nei suoi confronti.

3)    In quanto tempo si prescrive il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale?
Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in 2 anni.
Se però il fatto integra gli estremi di un reato perseguibile a querela, e questa non viene presentata, i 2 anni decorrono dalla scadenza del termine utile per presentare la querela, ossia trascorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
4)    Anche i passeggeri hanno diritto al risarcimento?
Il Codice prevede che se in un sinistro subisce lesioni personali il terzo trasportato, questi dovrà fare richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo sul quale viaggiava, il quale indennizzerà il danno negli stessi tempi sopra richiamati fino all’importo del massimale minimo di legge a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti.
Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avrà diritto di richiedere la parte eccedente all’assicuratore del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.

5)    Se mi rivolgo al mio legale per ottenere il risarcimento dei danni subiti la Compagnia di Assicurazioni mi rimborserà le spese?
Il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali.

L’INFORTUNIO SUL LAVORO e INAIL
Cosa significa e cosa fare

Si parla di infortunio sul lavoro in tutti i casi di incidenti avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi astensione dal lavoro per più di tre giorni». E’ considerato occasione di lavoro anche l’infortunio in itinere vale a dire quello che si verifichi, quando il lavoratore si trovi sui percorsi – diretti senza soste o deviazioni -che compie nell’andare al lavoro o per tornare da esso, compresa la pausa pranzo in aziende non dotate di mensa aziendale

In caso di infortunio sul lavoro, IL DATORE DI LAVORO paga al lavoratore:
Per intero la giornata in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale, se quest’ultima ha causato assenza dal posto di lavoro; il 60% della retribuzione, salvo migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro, per i successivi tre giorni di astensione dal lavoro.

L’INAIL DEVE PAGARE:
Dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica.

IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO IL LAVORATORE DEVE:
• INFORMARE immediatamente il datore di lavoro
• PRESENTARE subito al datore di lavoro il primo certificato medico e, se le cure dovessero proseguire, il certificato compilato dal medico curante.
Il datore di lavoro invierà all’INAIL i certificati originali. In caso di ricovero, l’ospedale invierà copia dei certificati all’INAIL ed al datore di lavoro.

IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE
Se il lavoratore svolge attività lavorativa deve:
• DENUNCIARE la malattia al datore di lavoro entro 15 giorni dal suo manifestarsi
• PRESENTARE al datore di lavoro il primo certificato medico e, in caso di prosecuzione delle cure, il certificato compilato dal medico curante. Il datore di lavoro invierà all’INAIL i certificati originali. In caso di ricovero, l’ospedale invierà copia dei certificati all’INAIL ed al datore di lavoro.
Se il lavoratore NON svolge attività lavorativa
• PUO’ PRESENTARE direttamente all’INAIL domanda di riconoscimento
della malattia professionale.

Per eventi a decorrere dal 25 luglio 2000 viene considerata la menomazione dell'integrità psicofisica:

SE IL GRADO E’ INFERIORE AL 6%
 • il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo – salvo indennità giornaliera.
SE IL GRADO E’ PARI O SUPERIORE AL 6% ED INFERIORE AL 16%
 • il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico.
SE IL GRADO E’ PARI O SUPERIORE AL 16%
 • il lavoratore ha diritto ad una rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione.


RESPONSABILITA’ DEL MEDICO
Cosa sapere e come fare
per chiedere il risarcimento dei danni subiti

LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI

1)    Entro quale termine posso chiedere il risarcimento da responsabilità medica?
L’azione per il risarcimento del danno (contrattuale) è soggetta alla prescrizione ordinaria di 10 anni.

2)    Non ho conseguito il risultato medico ipotizzato, posso chiedere un risarcimento?
Trattandosi, di regola, di obbligazioni di mezzi e non di risultato, l’inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente.

3)    Mi sono rivolto a un medico di un’altra città. Ritengo di aver subito un danno. Dove dovrei proporre l’eventuale azione giudiziaria?
Il contratto tra paziente e medico rientra nella disciplina dei contratti del consumatore, anche se non è stato concluso per iscritto e il paziente ha deciso di avvalersi dell’attività di un medico esercente in un luogo diverso dalla sua residenza. Ne consegue che l’azione risarcitoria per i danni causati dall’inesatta esecuzione della prestazione da parte del medico può essere proposta davanti al tribunale del luogo ove il paziente ha la residenza.

4)    Come verifico l’esistenza di un errore medico cosiddetta “malpractice”?
 
E’ sempre buona norma richiedere copia della cartella clinica all’ospedale alle dimissioni. O in mancanza di ricovero verificare/raccogliere tutta la certificazione medica in possesso, rx, esiti di ecografie, sia relative alla patologia per la quale si ritiene di aver subito una pratica medica errata, sia quelle precedenti (ove in possesso) per consentire ad un medico legale di parte di fare la valutazione preliminare.